Modificati i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Cambiano le regole su rifugiati. Entrano infatti in vigore il 5 novembre due decreti legislativi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre, che modificano la disciplina per gli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale.
Il decreto legislativo 159/2008 prevede come regola generale, l’effetto sospensivo del ricorso elencando tassativamente i casi nei quali il ricorso non ha effetto sospensivo, ovvero nel caso di impugnazione avverso i seguenti provvedimenti:
- provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale
- decisione adottata dalla commissione territoriale in caso d’allontanamento senza giustificato motivo dal centro
- rigetto della domanda per manifesta infondatezza.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, altresì, nelle ipotesi di:
- accoglienza nei CARA per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera
- accoglienza nei CARA per aver presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare
- trattenimento all’interno di un CIE (centro di identificazione e espulsione.
Il ricorrente può richiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi.